E' costituita la Associazione non riconosciuta Federazione della Imprese e dei Lavoratori Autonomi Zonale brevemente FEDERLAVORO ZONALE.
La Associazione è retta dal presente Statuto.
L'Associazione ha sede legale in Piacenza – Via Beati n.29. Con delibera dell'Organo Amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie, amministrative, operative e/o sezioni staccate anche domiciliandole presso i soci.
L'Associazione ha durata illimitata.
L'Associazione, apartitica e senza fini di lucro, persegue lo scopo di rappresentare e
tutelare gli interessi economici e sociali delle imprese organizzate in forma
individuale o societaria operante nei settori dell'artigianato, dei servizi, e della piccola e media impresa, anche commerciale, esercenti arti e libere professioni; nonché altre imprese che svolgono attività affini od analoghe a quelle indicate e che in ogni caso si riconoscono nelle finalità ideali dell'Associazione e ne accettino lo statuto.
L'Associazione a tal fine potrà :
Tutto ciò in armonia con le linee programmatiche sindacali e di sviluppo della FEDERLAVORO NAZIONALE a cui la presente Associazione aderisce.
SOCI ORDINARI:
Possono aderire all'Associazione le imprese organizzate in forma individuale o societaria operante nel mondo dei lavoratori autonomi e nei settori dell'artigianato, dei servizi, dei professionisti e della piccola impresa, anche commerciale; nonché altre imprese che svolgono attività affini od analoghe a quelle indicate e in ogni caso si riconoscono nelle finalità ideali dell'Associazione e ne accettino lo statuto.
Tali adesioni non sono ritenute esclusive, lasciando quindi, ampia libertà ai soci di aderire anche ad altre organizzazioni.
La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo che deciderà insindacabilmente sull'ammissione stessa anche in conformità a eventuali appositi regolamenti.
Le adesioni comportano il pagamento della tessera annuale o pluriennale il cui importo potrà essere diverso e in ogni modo determinato con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Eventuali contributi non deliberati sono da intendersi esclusivamente volontari.
SOCI SOSTENITORI – Sono da considerarsi soci sostenitori gli ex-lavoratori autonomi, gli ex-imprenditori, gli ex-professionisti, i collaboratori familiari, i familiari ed i “simpatizzanti” dei lavoratori autonomi che sostengono l’idea ed il progetto associativo. I Soci Sostenitori verseranno quote volontarie diverse dai Soci Ordinari, non hanno diritto di voto, ma possono utilizzare le strutture ed i servizi dell’associazione sindacale.
L'adesione si manifesta mediante la sottoscrizione della domanda di adesione ed il versamento della quota associativa nei tempi e modi che saranno definiti dal Consiglio Direttivo.
La quota e/o il/i contributo/i associativo/i sono sempre intrasmissibili ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.vo 4/12/1997 n. 460 ad eccezione dei trasferimanti a causa di morte e non è rivalutabile.
L'adesione obbliga il socio all'osservanza del regolamento e delle norme previste dal presente statuto e delle deliberazioni degli Organi Statutari, ed è vincolante fino alla scadenza .
Tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi e nelle strutture dell’organizzazione, sono gratuite.
L'adesione si dovrà intendere disdetta a tutti gli effetti quando il socio, di propria iniziativa, dia comunicazione scritta con raccomandata a.r. di recesso entro tre mesi prima della scadenza annuale. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporterà l'obbligo del pagamento della quota associativa anche per l'anno seguente.
Il vincolo associativo cessa per decesso, recesso decadenza od esclusione del Socio.
Il recesso avviene su comunicazione del socio inviata a mezzo raccomandata con l'avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del Socio ove vengono meno i requisiti previsti dallo Statuto:
a) mancato adempimento di uno o più obblighi assunti verso l'Associazione, ivi incluso il pagamento dei contributi previsti;
b) comportamento immorale;
c) l'inosservanza delle norme statutarie, del Regolamento interno e delle delibere degli organi sociali.
Il patrimonio sociale è costituito da:
L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del
bilancio da compilare con criteri di oculata prudenza.
Gli eventuali avanzi netti di gestione - pagato quindi ogni costo di esercizio - risultanti dal rendiconto - saranno così destinati:
Sussiste comunque il divieto di distribuzione di utili, fondi, riserve di capitale così come previsto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.vo 4.12.1997 n. 460.
Gli organi sociali dell'Associazione sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
C) IL PRESIDENTE
L'assemblea dei Soci Ordinari, sia ordinaria sia straordinaria è convocata, dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l’elenco delle materie da trattare, la data il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L’avviso dovrà essere affisso in modo visibile nella sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza od essere inviato o recapitato, entro lo stesso termine, ai soci.
Hanno diritto di voto i Soci Ordinari, che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel versamento delle quote sociali annuali.
Ciascun Socio Ordinario non può rappresentare con delega, più di cinque Soci Ordinari.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che sarà assistito da un Segretario eletto dall’assemblea tra i soci presenti .
Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o Notaio.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti e dei rappresentati per delega.
L'assemblea ordinaria:
L'Assemblea Ordinaria è convocata ogni anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
Tale assemblea può essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci, con indicazione degli argomenti da trattare.
L'Assemblea Straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sulla nomina del liquidatore e/o liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri.
Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 3 (tre) e non di più di 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea dei Soci Ordinari. Possono assumere la carica di consigliere: i soci ordinari o mandatari di persone giuridiche socie e sono dispensati dal prestare cauzione.
I componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea dei Soci Ordinari e durano in carica fino a revoca o dimissioni.
Il Consiglio Direttivo:
provinciale e zonale.
L’assemblea elegge il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio direttivo.
Se nel corso dell'esercizio sociale viene a mancare un Consigliere si applicherà l'art. 2386 C.C..
E' in facoltà del Consiglio direttivo integrarsi in qualunque momento fino al numero di cinque componenti, senza delibera dell'Assemblea dei Soci Ordinari.
I membri così nominati scadranno con gli altri Consiglieri in carica.
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea di Soci Ordinari.
Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione compresi quelli di provvedere all'acquisto e alla trasformazione di beni immobili, alla loro eventuale alienazione o all'affitto in tutto o in parte, all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e tutte le maggiori facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario, tra cui quelli di assumere personale di concetto o d'ordine, di valersi dell'opera di esperti e di stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle persone a ciò incaricate.
Pertanto il Consiglio deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi della Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.
In particolare il Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi l'opportunità.
Il Consiglio deve altresì essere convocato dal Presidente quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere recapitato, salvo casi d'urgenza, almeno tre giorni prima, al domicilio di ciascun Consigliere.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta di presenti.
Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica.
Se uno o più amministratori, relativamente ad una determinata operazione hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applicherà l'articolo 2391 del C.C..
Il Presidente del Consiglio direttivo viene eletto dall’assemblea ed ha la rappresentanza dell’associazione sia presso gli Organi centrali di Federlavoro sia presso i terzi.
Presiede il Consiglio direttivo ed è responsabile della gestione finanziaria dell’associazione.
Il Presidente è coadiuvato dal Vice Presidente.
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
L'organo amministrativo provvede nei sei mesi dalla chiusura dell'esercizio alla compilazione del rendiconto consuntivo e preventivo per l’anno seguente, corredandolo di una relazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.vo 4/12/1997 n. 460 e secondo le disposizioni statutarie.
Per la formazione del rendiconto devono essere osservate le disposizioni di legge e del D.Lgs.vo 4/12/1997 n. 460.
I libri dell'associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le Associazioni senza scopo di lucro.
In caso di liquidazione e/o scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori con l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996 n°662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge nonché ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.vo 4/12/1997 n. 460.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile e da ogni altra normativa in materia.